ORARI lunedì, giovedì
dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00

FAQ

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL CENTRO INTERCULTURALE?

Il Centro si occupa, tra i suoi numerosi obiettivi, dell'integrazione sociale e culturale di cittadini stranieri immigrati nelle comunità locali.

COS’È UN VISTO?

Il visto è l’autorizzazione concessa al cittadino straniero per l’ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello degli altri Paesi Schengen per transito o per soggiorno. Il visto è applicato sul passaporto o su altro valido documento di viaggio.

QUALI SONO I TIPI DI VISTO?

-Visto di breve durata o breve soggiorno: è previsto per soggiorni fino a 90 giorni e può essere rilasciato per motivi di: affari, cure mediche, gara sportiva, invito, lavoro subordinato stagionale, motivi religiosi, missione, studio, trasporto e turismo.

-Visto di lunga durata o lungo soggiorno: previsto per soggiorni di durata superiore ai 90 giorni. Può essere rilasciato per motivi di: adozione, motivi diplomatici, familiare al seguito, lavoro autonomo, lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, motivi religiosi, ricongiungimento familiare, studio, vacanze-lavoro.

DOVE SI PRESENTA DOMANDA DI VISTO?

La competenza al rilascio del visto emesso dall’Italia spetta alla rappresentanza diplomatica-consolare italiana del luogo di residenza abituale o di origine dello straniero.

COS’È UN PERMESSO DI SOGGIORNO?

Il permesso di soggiorno è il documento attestante la possibilità dello straniero di soggiornare in Italia e va richiesto entro otto giorni dall’arrivo nel Paese. Su di esso sono sempre indicati i motivi e la durata del soggiorno. Lo straniero che richieda il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. Il permesso di soggiorno può essere rilasciato per:

lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, autonomo, lavoro subordinato-stagionale, studio, ricongiungimento familiare, motivi religiosi, asilo politico, protezione sussidiaria, motivi umanitari, affari, minore età, salute, affidamento e adozione, missione, residenza elettiva.

QUALI SONO I DOCUMENTI NECESSARI PER PSE PER LAVORO SUBORDINATO?

- Fotocopia del passaporto o di altro documento equipollente. Per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato bisogna compilare presso lo sportello unico immigrazione il contratto di soggiorno per il lavoro subordinato (unilav).

- Per il rilascio del PSE occorre: copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato sottoscritto presso lo sportello unico immigrazione tra le parti unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo stesso.

QUAL È LA DURATA DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO?

La durata varia dal tipo di PSE e può essere: Per motivi di studio non può essere superiore ad un anno ed in relazione alla frequenza di un corso di studio o formazione debitamente certificata, ma può essere rinnovato annualmente nel caso di corsi di studio pluriennali; per motivi di lavoro la durata è quella prevista dal contratto di lavoro e non può essere comunque superiore a: 9 mesi per contratto di lavoro stagionale; un anno per lavoro subordinato a contratto determinato; 2 anni per lavoro subordinato a tempo indeterminato e un anno per lavoro autonomo; per asilo politico la durata è 5 anni; per protezione sussidiaria è di 3 anni; un anno per motivi umanitari; da 1 a 2 anni per motivi religiosi; per il ricongiungimento familiare: un anno se il familiare ha un permesso di soggiorno annuale, 2 anni se il familiare ha un permesso biennale.

Esenzioni alla richiesta del permesso di soggiorno: turismo, visita o affari per soggiorni inferiori a 3 mesi.

QUALI SONO LE MODALITÀ DI RINNOVO?

Il permesso di soggiorno in scadenza deve essere rinnovato con apposita richiesta almeno 60 giorni prima della stessa per permesso di soggiorno della durata massima di due anni e almeno 30 giorni prima per permessi della durata di un anno.

QUANDO SI RENDE LA DICHIARAZIONE DI PRESENZA?

Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi non devono chiedere il permesso di soggiorno, ma rendere la dichiarazione di presenza

COS’È IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE?

È un documento che consente al titolare di fare ingresso in territorio nazionale in esenzione di visto; di svolgere nel territorio dello stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma, salvo quello che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero; di usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative a: erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale; di quelle relative all’accesso di beni o servizi a disposizione del pubblico compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Di partecipare alla vita pubblica locale nelle forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

COS’È LA CONVENZIONE DUBLINO?

La Convenzione di Dublino è un regolamento volto a individuare lo Stato membro dell’Unione Europea competente per l’esame di una domanda d'asilo e a prevenire l'abuso delle procedure d'asilo stesse.

CHE S’INTENDE PER “CASO DUBLINO”?

Il "caso Dublino" individua chi trovandosi in uno Stato membro dell’Unione Europea viene rinviato in un altro Stato membro perché competente a esaminare la domanda di asilo in base alla Convenzione di Dublino, in quanto paese di primo asilo, anche se solo di transito.

QUALI REGOLE DISCIPLINANO LA CIRCOLAZIONE DEI COMUNITARI TRA STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA?

Per tutti i cittadini dell'Unione Europea vige il diritto di libera circolazione e soggiorno in Italia o in un altro Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza.

Le modalità variano a seconda che il soggiorno sia di durata inferiore o superiore a tre mesi. Il diritto d’ingresso e di soggiorno può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sicurezza dello Stato nonché per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

QUANDO, IL SOGGIORNO PER I COMUNITARI, PUÒ ESSERE SUPERIORE AI TRE MESI?

Il cittadino comunitario può prolungare il proprio soggiorno oltre i tre mesi se:

lavoratore subordinato o autonomo, dispone,
per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti,
per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato.

Se soggiorna al fine di seguire presso un istituto pubblico o privato riconosciuto un corso di studi o di formazione professionale.

Se familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi.

In tutti questi casi il cittadino europeo risiedente sul territorio nazionale può dichiarare la propria presenza presso un ufficio di polizia con unadichiarazione di presenza.

Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente.

COS’È LA CONVENZIONE DI GINEVRA?

La Convenzione di Ginevra è stata siglata la prima volta il 28 luglio del 1951 approvando la Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati. Esistono più convenzioni di Ginevra che costituiscono un contributo al diritto internazionale, noto anche sotto i nomi di diritto di Ginevra, diritto delle vittime di guerra e diritto internazionale umanitario.

COS’È IL “DECRETO FLUSSI”?

Per “Decreto flussi” s’intende la normativa che disciplina ogni anno quanti cittadini stranieri non comunitari possono entrare in Italia per motivi di lavoro. Indica l’ambito d’azione dello Stato italiano in materia di immigrazione in cooperazione con gli altri Stati dell'Unione europea, le ONG, e gli accordi con i Paesi di origine.